北京人 Běijīng rén

Racconti di viaggi in giro per la Cina (e il mondo) di uno che è rimasto a Pechino troppo tempo…

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vediamo cosa dice la legge…


GLI ATTI DI VANDALISMO O COMUNQUE DI TEPPISMO, SONO CONTEMPLATI NELL’ART. 635 DEL CODICE PENALE, CHE PREVEDE:

chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.
Questo quanto previsto per il vandalismo…
per gli schiamazzi notturni leggere sotto…

Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1000. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2000. Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 500 euro. Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate.


 

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